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L’entrata in vigore del Codice del Terzo settore: le novità più rilevanti per noi

di Vincenzo Torti, Presidente generale del CAI - Club Alpino Italiano

Lo scorso 3 agosto è entrato in vigore il Decreto legislativo 03.07.2017 n.117, con il quale si è provveduto “al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore”, perché ne venga “promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, favorendone “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Si tratta del Codice del Terzo settore, finalizzato a dare una regolamentazione unitaria al disarticolato complesso dei molteplici soggetti che già operano, senza scopo di lucro, per il perseguimento delle sopra cennate finalità.

Mi riferisco, per meglio comprenderci, alle Organizzazioni di volontariato (Odv), alle Associazioni di promozione sociale (Aps), alle Imprese e alle Coo- perative sociali, alle Fondazioni, alle Associazioni non lucrative di utilità socia- le (Onlus) e, naturalmente, alle Associazioni, riconosciute o non riconosciute, quali sono le nostre Sezioni ed i Gruppi Regionali e Provinciali, tutte operanti, in modi diversi, ma con le medesime caratteristiche di volontarietà e gratuità. Con il nuovo Codice tutti questi soggetti vengono ricompresi nella generale ca- tegoria degli Enti del Terzo settore (Ets), con la contestuale abrogazione della Legge sul volontariato (266/1991), di quella sulle Aps (383/2000) e di gran parte della Legge sulle Onlus (460/1997).

Per quanto ci riguarda più direttamente, a una prima lettura e pur con la consapevolezza che, ferma restando la già intervenuta entrata in vigore del decreto, l’effettiva operatività di aspetti salienti richiederà ben 27 decreti attuativi, vale la pena di evidenziare le novità più significative.

In primo luogo quella introdotta dall’art.22, che titola: “Acquisto della personalità giuridica”, in forza del quale “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10.02.2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”. Le Associazioni devono disporre di un patrimonio mini- mo, costituito da una somma liquida e disponibile, non inferiore a € 15.000 o da beni diversi dal denaro il cui valore, non inferiore ad € 15.000, risulti da relazione giurata. La possibilità di accedere alla personalità giuridica e alla conseguente autonomia patrimoniale perfetta, con la relativa esclusione della responsabilità solidale di quanti hanno agito per l’Associazione, rappresenta l’auspicata soluzione, da molte parti sollecitata, di una criticità ribadita anche nelle priorità di intervento assegnate alla nuova presidenza dall’Assemblea di Saint Vincent.

A tal fine erano già allo studio diversi strumenti agevolativi da parte della Sede Centrale e a favore del Territorio, ma indubbiamente la nuova normativa risolve le gravi differenze procedurali che si erano venute creando presso le singole Prefetture tanto che, in alcuni casi, l’ottenimento della personalità giuridica ha presentato difficoltà estremamente complesse, mentre, in altri, la procedura si è svolta con maggiore semplicità.

Ora non c’è dubbio che le Sezioni ed i Gruppi regionali o provinciali, in quanto Associazioni riconosciute o non riconosciute, che “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (vedasi art. 5), rientrino a pieno titolo tra gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 comma 1, ma per poter beneficiare delle agevolazioni e semplificazioni di natura civilistica o fiscale introdotte dal Codice, dovranno obbligatoriamente iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, pubblico ed accessibile in modalità telematica, non appena tale registro sarà operativo (vedasi art. 53). Va detto che gli statuti attuali delle Sezioni e dei Gruppi regionali e provinciali e le previdenze assicurative già in essere a favore dei volontari che operano nel Sodalizio, corrispondono in pieno alle previsioni alle quali il Codice del Terzo settore subordina la possibilità di iscrizione al Registro Unico, poiché, a titolo esemplificativo:

a) le regole di ammissione, funzioni dell’Assemblea, diritto di voto e facoltà di delega, competenze e poteri dell’organo di amministrazione, organi di controllo risultano già in linea con i corrispondenti articoli (da 23 a 31) del Codice;

b) noi operiamo in totale assenza di lucro;

c) è esclusa in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione vietata dall’art. 8 comma 2;

d) in caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto ad enti analoghi secondo le previsioni statutarie (art. 9);

e) è esclusa qualsiasi forma di retribuzione, con la sola possibilità di rimborso delle spese “effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro li- miti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite” e “sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario” (art. 17 comma 3, con l’eccezione, prevista dal comma 3, per gli operatori del Soccorso Alpino);

f) i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, così come richiesto dall’art. 18.

Ho quindi inteso, con questo editoriale, fornire al più presto alcune indicazioni di interesse generale, perché le Socie e i Soci che intendono collaborare nelle attività del Sodalizio, soprattutto con riferimento a quelle di gestione e di amministrazione, siano a conoscenza di novità destinate a rimuovere aspetti sin qui critici e a costituire un maggiore stimolo alla disponibilità e ciò con particolare riferimento ai più giovani. Naturalmente gli aspetti specifici della nuova normativa saranno adeguatamente illustrati e spiegati, per tempo, dalla Sede Centrale che, peraltro, essendo un ente pubblico non economico, non rientra tra gli Enti del Terzo settore per l’espressa esclusione di cui all’art. 4 comma 2.

Vincenzo Torti

Presidente generale del CAI - Club Alpino Italiano


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